CONTRATTO FRANCHISING
Devi stipulare un contratto di franchising? Non ti scordare di....
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Per contratto di franchising si intende un accordo col quale un'impresa, l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare determinati beni e/o servizi.
Con il contratto di franchising le reciproche prestazioni di servizi permettono all'affiliante di aumentare le proprie capacità di penetrazione sul mercato e, in pari modo, permettono all'affiliato di giovarsi della posizione di affidabilità e di prestigio acquisita dall'affiliante e di inserirsi quindi nel mercato sfruttando la consocenza da parte dei consumatori del nome dell'impresa primaria e mantenendo una facciata di imprenditorialità (in questi termini si veda Tribunale Milano 28/02/2002).
Nella stipula di contratti di franchising, soprattutto nella materia dei servizi, occorre prestare la dovuta attenzione ad alcuni elementi che si possono rivelare decisivi per il successo dell' "affare".
In primo luogo è bene definire ambiti ed estensioni della clausola di esclusiva. Di norma essa è reciproca e, cioè, vincola il francisee a non vendere beni (o prestare servizi) in concorrenza con quelli del franchisor e lo obbliga a non venderli (o prestarli) al di fuori del territorio assegnato e, dall'altra, vincola il franchisor a non vendere beni (o prestare servizi) nel territorio assegnato al franchisee personalmente o attraverso altri franchisees.
Si tratta di una condizione importante in quanto l'esclusiva "non è un effetto naturale del contratto di franchising ma deve, di volta in volta essere prevista dalle parti"(così Tribunale di Lecce, 09/02/1990).
In secondo luogo, è bene regolamentare la durata del contratto. A tale riguardo può essere stipulato un contratto di franchising a tempo indeterminato - ed occorrerà allora disciplinare il potere di recesso- o un contratto di francising a tempo determinato - ed occorrerà allora disciplinare la facoltà di rinnovo. La durata del contratto dovrebbe, in ogni caso, essere tale da consentire al franchisee l'ammortamento degli investimenti effettuati.
Nella definizione dell'oggetto del contratto di franchising occorrerà avere particolare cura nella descrizione dell'insieme di formule, conoscenze, segni distintivi che individuano i prodotti e servizi del franchisor (il c.d. know how). Tale minuta descrizione agevolerà il rispetto dell'indirizzo commerciale e dell'obbligo di esclusiva da parte del franchisee.
Sempre nella definizione dell'oggetto del contratto di franchising sarà bene definire analiticamente il tipo di consulenza commerciale, promozionale e di marketing che il franchisor si impegna ad offrire (ad es. prevedendo sessioni formative del personale dei franchisees).
E' bene prevedere l'obbligo, per il franchisee, di rispettare le direttive del franchisor anche in corso di rapporto, con l'impegno di adeguare l'aspetto del proprio esercizio, i segni distintivi utilizzati e la qualità delle prestazioni offerte al pubblico, alle eventuali variazioni che il franchisor imponesse all'intera rete.
E', inoltre, essenziale definire con precisione (nell'interesse di entrambe le parti) l'ambito dell'obbligo di riservatezza sul know how trasferito.
E' bene concordare l'obbligo del rispetto di determinati standard di qualità e definire le modalità di verifica dei suddetti standard.
In considerazione della difficoltà della prova potrebbe essere utile assistere alcune delle obbligazioni contrattuali con specifiche penali (ad esempio il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza o degli standard tecnici).
Può essere utile specificatamente prevedere che il franchisor si impegni a non effettuare discriminazioni tra un'unità di vendita e l'altra.
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