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Franchising: cosa dice la nuova legge

Franchising: cosa dice la nuova legge
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Un giro d'affari di oltre 15 milioni di euro e un aumento di fatturato del 3,7% nel 2003. Sempre più multinazionali scelgono l'Italia per il loro sviluppo. Ora con la legge 129 anche l'Italia ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del contratto di franchising. Vediamo quali sono le novità che ha introdotto...

In Italia come all'estero, la formula del franchising si sta sviluppando in maniera estremamente rapida, dimostrando una crescita ormai costante. Questo il dato rilevato da Assofranchising Italia, l'Associazione italiana del Franchising, che ha da poco rivelato i risultati relativi al 2003. Secondo l'Associazione infatti "il franchising è da considerarsi la formula distributiva più promettente in Europa e in Italia rappresenta una realtà in costante sviluppo". Anche per il 2004 ci si attendono ottimi investimenti nel settore, se si considera che nel corso del 2003 il numero totale degli affiliati ha raggiunto i 46.656 punti vendita, con un incremento pari a + 6,0%, che il personale occupato ha superato le 100.000 unità, con un incremento del 1,8%, che il giro d'affari complessivo è stato di oltre 15 milioni di euro, con un aumento del 3,7% e che le imprese estere sono sempre più attive in Italia, dove investono in particolare nei settori dei servizi (40%) ed in quello degli articoli per la persona (24%). Il settore alberghiero e quello della ristorazione quelli tra i più gettonati.
Stati Uniti, seguiti da Francia e Gran Bretagna sono i paesi che investono di più in Italia: circa il 10% delle insegne presenti nel nostro Paese è costituito, infatti, da affilianti stranieri.
Ma che cos'è il franchising?
Si tratta di una forma di collaborazione tra imprese, giuridicamente ed economicamente autonome, che stipulano un contratto ai sensi del quale l'affiliato (o franchisee) entra a far parte della rete distributiva dell'affiliante (o franchisor), mantenendo, tuttavia, la propria autonomia organizzativa e gestionale, ma impegnandosi ad utilizzare il know-how dell'affiliante e a condividerne la politica commerciale nonchè l'immagine. Sinora il franchising, o "affiliazione commerciale" aveva ricevuto poche e scarne regolamentazioni. In Italia ci si rifaceva per lo più alle norme generali sui contratti e al materiale normativo proveniente dai contratti più simili, mentre le fonti specifiche più autorevoli erano il Regolamento CEE (poi CE) sul Franchising, relativo ad alcuni aspetti di tutela della concorrenza, recentemente riformato, e la raccolta degli usi sul Franchising della Camera di Commercio di Milano.
A colmare questa lacuna normativa ha provveduto la legge 6 maggio 2004, n.129 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n.120 del 24 maggio), che ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del contratto di franchising. Le nuove regole limitano sì l'autonomia dei contraenti, ma lasciano nel complesso un ampio margine operativo.
Tuttavia, da un primo esame del contenuto della legge possono sorgere all'interprete alcuni problemi di tipo applicativo, in particolare in merito alla disciplina transitoria per i contratti gia' in essere al 25 maggio 2004 (data di entrata in vigore) e la conclusione dei primi contratti di franchising (ossia quelli con trattative gia' avviate prima del 25 maggio 2004 e non ancora conclusi). La nuova disciplina prevede, in proposito, il termine di un anno per adeguare ad essa i contratti già stipulati. Affiliante ed affiliato avranno, quindi, sino al 25 maggio 2005 per procedere alla stipulazione per iscritto del contratto, qualora questo fosse stato concluso verbalmente, o alla modifica del suo contenuto, qualora manchino alcuni degli elementi necessari richiesti dalla legge.
Quali sono le novita` introdotte dalla legge n. 129?
La nuova legge si occupa, innanzitutto, di dettare le definizioni di franchising, affiliante, affiliato, know-how, diritto d'ingresso e royalties. Quindi detta le norme per la costituzione di una rete di franchising, al fine di evitare che il franchisor o affiliante immetta la propria formula sul mercato senza averla sperimentata a sufficienza, e per rendere obbligatorio il deposito dei relativi marchi commerciali. Si definiscono, inoltre, i contenuti del contratto di franchising e se ne obbliga la redazione per iscritto a pena di nullità. Sono previste regole specifiche anche per la disciplina delle trattative precontrattuali, con sanzione di annullabilità per dolo in caso di violazione e risarcimento del danno. La legge stabilisce, altresi`, i reciproci obblighi previsti a carico di affiliante ed affiliato, nonche` i principi di lealta` e correttezza cui ciascun affiliante e` tenuto nei confronti dell'affiliato. E`, infine, prevista una sorta di procedura di conciliazione, ispirata al modello del contenzioso societario (Dlgs 5/2003), per i casi di controversia tra le parti in merito al rapporto in essere.

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